Fondazione Scuola / Statuto
STATUTO

FONDAZIONE PER LA SCUOLA DELLA COMUNITÀ EBRAICA DI MILANO



ART. 1 DENOMINAZIONE

1.1. È corrente una Fondazione ed ente filantropico del Terzo Settore di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, già denominata “Fondazione per la Scuola della Comunità Ebraica di Milano” (qui di seguito indicate rispettivamente come “Fondazione”, “Scuola”, “Comunità”).
1.2. La Fondazione, che ha durata illimitata, a seguito dell’iscrizione nel registro del Terzo Settore, assumerà la denominazione “Fondazione per la Scuola della Comunità Ebraica di Milano –Ente Filantropico ETS”.
1.3. La denominazione della Fondazione deve essere sempre seguita dall’acronimo “Ente Filantropico ETS” in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.
1.4. La Fondazione non ha scopo di lucro e opera nell’ambito della Regione Lombardia. Sua attività essenziale, di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è quella indicata all’art. 3.

ART. 2 SEDE

La Fondazione ha sede nel Comune di Milano.
L’indirizzo potrà essere oggetto di variazione con delibera del Consiglio di Amministrazione sempre nell’ambito del Comune di Milano senza che ciò comporti variazione dello statuto.

ART. 3 SCOPI E ATTIVITÀ

3.1. La Fondazione, nel perseguimento dei propri scopi, svolge la propria attività in via assolutamente prevalente nell’ambito dei settori e attività d’interesse generale indicati dall’art. 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni e precisamente:
– sostegno all’educazione e istruzione, nonché alle attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui alla lettera d);
– beneficenza di cui alla lettera u) e attività filantropica di cui all’articolo 37.
3.2. Gli scopi e le attività svolte nell’ambito dei settori di cui sopra sono indicate nei successivi punti e, nei limiti della normativa primaria e secondaria del Terzo Settore e di quella prevista per gli Enti Filantropici, potranno essere ulteriormente analiticamente specificate e disciplinate nel regolamento amministrativo della Fondazione unitamente a quelle diverse, secondarie e strumentali.
3.3. La Fondazione ha come scopo di contribuire in via ordinaria con il reddito del proprio patrimonio e gli altri suoi mezzi a ciò destinati secondo i principi indicati qui di seguito, alle spese affrontate dalla Comunità per la gestione della Scuola, al fine di assisterla nella sua funzione statutaria di impartire un insegnamento scolastico di qualità, comunque ispirato ai principi dell’ebraismo.
3.4. Nella sua attività la Fondazione rispetta e asseconda le competenze della Comunità e dei suoi organi in conformità alla legge ed alla tradizione ebraica, secondo i principi dell’ebraismo ortodosso, come da Statuto dell’ebraismo italiano.
3.5. Conseguentemente la Fondazione si propone di sostenere la Comunità nel mantenere e migliorare l’attuale livello della Scuola, anche dal punto di vista ebraico, nel rispetto dei seguenti principi:
1) perseguimento di una educazione finalizzata al rafforzamento dell’identità ebraica;
2) apertura della scuola a tutti gli iscritti alla Comunità nel rispetto reciproco e per le rispettive tradizioni;
3) offerta di un ciclo educativo il più completo possibile, dalle materne alle medie superiori, o strutturato in funzione di future riforme compatibilmente alle esigenze della Comunità;
4) rispondenza ai programmi dello Stato italiano, conservando la parifica acquisita e i riconoscimenti legali, rilasciando titoli di studio che siano riconosciuti in Italia e, ove possibile, anche all’estero, salvaguardando comunque le esigenze della Comunità;
5) disponibilità di locali e spazi adibiti a una Sinagoga, ad una Succà (i.e. capanna rituale per la Festività di Sukkoth), e mantenimento di una ristorazione strettamente kasher;
6) rispetto di tutte le festività ebraiche;
7) garanzia di un insegnamento minimo di 4 ore alla settimana fra ebraico ed ebraismo per ogni ordine di classe;
8) mantenere e coltivare, tramite l’insegnamento, l’attaccamento allo Stato di Israele e mantenere viva la memoria della Shoà.
3.6. Al fine di perseguire il suo scopo la Fondazione può anche, con i mezzi e risorse di cui all’articolo 4, punto 4.2, lettere b), c), d), nonché con i proventi derivanti dalle eventuali attività diverse, secondarie e strumentali di cui al successivo articolo 3-bis, diversi dal reddito del proprio patrimonio:
a) istituire borse e contributi di studio da assegnarsi, nell’ambito della Scuola, ad alunni in condizioni svantaggiate;
b) sovvenzionare specifiche attività della Scuola, in particolare destinata alla formazione ed al perfezionamento di insegnanti della Scuola, con particolare attenzione alle materie ebraiche.
3.7. La Fondazione promuove almeno una volta all’anno un incontro ufficiale dei propri Fondatori e del proprio Consiglio con gli organi competenti della Comunità e della Scuola per essere messa al corrente delle attività, dei programmi, dell’andamento della gestione, dei problemi e delle necessità della Scuola. Ciò allo scopo di definire nel modo migliore il proprio intervento a favore della Scuola in genere, e di sue specifiche iniziative o necessità, in particolare al fine di massimizzare l’efficacia del proprio sostegno, in piena proficua collaborazione. La Fondazione può suggerire delle priorità per l’impiego del contributo nell’ambito dei programmi e del bilancio della Scuola nel rispetto di quanto previsto al presente articolo 3.

ART. 3-bis – ATTIVITÀDIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

3-bis.1. Possono essere svolte altre attività secondarie e strumentali rispetto a quelle d’interesse generale indicate in precedenza in relazione alle delibere dell’organo amministrativo della fondazione, secondo quanto stabilito all’articolo 6 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché con le modalità e nei limiti fissati dalle relative norme di attuazione.
3-bis.2. Per il raggiungimento dei propri fini e a sostegno e finanziamento delle attività d’interesse generale, indicate nell’articolo 3, la fondazione pone in essere attività di gestione e mero godimento del patrimonio immobiliare e mobiliare e di raccolta fondi in relazione a modalità e fattispecie previste dall’articolo 7 del D.lgs. 117/2017.

ART. 4 PATRIMONIO, MEZZI E RISORSE

4.1. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è costituito:
a) dai beni e risorse indicati nell’atto costitutivo, apportati a tale fine dai Fondatori;
b) dagli altri beni mobili e immobili che perverranno ulteriormente alla Fondazione da parte dei Fondatori, di coloro che sono assimilati ai Fondatori ai sensi dell’articolo 6 punto 6.1 e di terzi tramite donazioni, eredità e lasciti, contributi, destinati a incrementi del patrimonio;
c) da quelli che verranno acquisiti per successiva conversione del patrimonio di cui sopra o per effetto della destinazione di redditi o altri mezzi a patrimonio.
4.2. Per il perseguimento del suo scopo la Fondazione, anche in riferimento alle previsioni dell’articolo 38 del D.lgs. 117/2017, dispone:
a) del reddito del patrimonio;
b) di donazioni ed erogazioni che pervengano alla Fondazione da enti e privati, che non siano destinati ad incremento del patrimonio, anche per specifiche iniziative a favore della Scuola;
c) di contribuzioni di enti pubblici;
d) di altri proventi e/o corrispettivi eventualmente conseguenti all’attività istituzionaled’interesse generale;
e) di rendite e proventi di altre attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale di cui all’articolo 3-bis del presente statuto.
4.3. Il regolamento amministrativo, approvato dal Consiglio di amministrazione, in conformità alle previsioni dell’articolo 38, comma 2 del D.lgs. 117/2017, indica i principi ai quali la Fondazione si attiene in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività d’interesse generale di cui all’articolo 3 dello statuto.
4.4. Almeno il 20% del patrimonio della Fondazione deve essere investito in Titoli di Stato o equivalenti.


ART. 5 ORGANI

5.1. Organi della Fondazione sono:
– l’Assemblea dei Fondatori;
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Presidente;
– il Consiglio dei Probiviri;
– il Segretario;
– l’Organo di controllo.
5.2. Le cariche negli organi della Fondazione sono onorifiche. I loro componenti, ad eccezione dell’organo di controllo, non hanno diritto a compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e autorizzate.

ART. 6 ASSEMBLEA DEI FONDATORI

6.1. Sono i Fondatori:
1) la Comunità Ebraica di Milano, la quale ha deliberato di contribuire al patrimonio della Fondazione con euro 1.549.370,70, originariamente Lire 3 miliardi;
2) le persone fisiche e giuridiche e le associazioni ebraiche che hanno contribuito al patrimonio della Fondazione al momento della costituzione, e vi sono assimilati coloro che contribuiscono ulteriormente in vita, distinti nelle seguenti categorie:
a) “Fondatori Onorari”, coloro i quali hanno contribuito al patrimonio della Fondazione con un minimo di euro 77.468,53, originariamente Lire 150 milioni;
b) “Fondatori Benemeriti”, coloro i quali hanno contribuito al patrimonio della Fondazione con un minimo di euro 15.493,71, originariamente Lire 30 milioni;
 c) “Fondatori Sostenitori”, coloro i quali hanno contribuito al patrimonio della Fondazione con un minimo di euro 7.746,85, originariamente Lire 15 milioni.
I Fondatori, i Fondatori Onorari, i Fondatori Benemeriti e i Fondatori Sostenitori sono tutti dotati del diritto di voto in Assemblea.
Per quanto riguarda i Fondatori sub 2) al momento della costituzione sono Fondatori, nelle rispettive categorie, coloro i quali hanno versato a tale momento almeno un terzo dell’importo minimo previsto per la rispettiva categoria, impegnandosi per iscritto a versare alla Fondazione un altro terzo dell’impegno entro i 12 mesi successivi ed il saldo entro 24 mesi, salvo diversa decisione da parte del Consiglio.
Il Consiglio di amministrazione stabilirà la procedura di ammissione dei Fondatori Onorari, Benemeriti e Sostenitori; il Consiglio provvederà altresì a tenere ed aggiornare il Libro dei Fondatori.
6.2. L’assemblea si riunisce in via ordinaria su convocazione del Presidente (o, in caso di mancanza o impedimento, del Vice Presidente) due volte l’anno, rispettivamente:
a) per esprimere il suo parere sul bilancio d’esercizio dell’anno solare precedente sulla relativa relazione amministrativa dell’attività svolta, predisposta dal Consiglio;
b) per esprimere il suo parere sul bilancio preventivo e sul programma di attività per l’anno solare successivo, predisposto dal Consiglio.
6.3. L’Assemblea può essere inoltre convocata dal Presidente quando da lui ritenuto opportuno.
Deve essere da lui convocata quando l’Assemblea debba deliberare sulle materie di propria competenza o quando lo richieda per iscritto al Presidente un terzo dei consiglieri o Fondatori o il Consiglio della Comunità.
6.4. L’Assemblea è convocata di norma presso la sede sociale oppure altrove all’interno del
territorio italiano, mediante avviso di convocazione scritto contenente l’ordine del giorno inviato a tutti i Fondatori, all’indirizzo, anche di posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria, comunicato alla Fondazione, con almeno trenta giorni di preavviso, salvo i casi urgenza dove il preavviso si riduce a quindici giorni. La convocazione dell’Assemblea può avvenire anche a mezzo avviso pubblicato su eventuali sistemi di comunicazione digitale social a cui abbiano accesso i destinatari avendone gli stessi comunicato la disponibilità. Sono valide le assemblee con intervento degli aventi diritto mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità del soggetto che partecipa e vota da parte del presidente della riunione e sulla base di apposite modalità individuate nel regolamento amministrativo o in caso di urgenza definite in sede di convocazione.
6.5. Nell’Assemblea la Comunità è rappresentata dal suo Presidente o da un suo delegato e dispone di 5 voti (non per l’elezione del Consiglio). I Consiglieri della Comunità possono partecipare all’Assemblea con diritto di parola, ma senza voto.
6.6. I Fondatori persone fisiche possono farsi rappresentare all’Assemblea da altro Fondatore mediante delega scritta. Nessun Fondatore può disporre di più di tre deleghe. Ciascun Fondatore può designare uno stretto parente entro il terzo grado in linea retta o collaterale, quale proprio rappresentante.
6.6bis. È consentito l’intervento in Assemblea a mezzo di video-conferenza e/o audio-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.
Fermo il sostanziale rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, l’Assemblea potrà svolgersi anche con ogni singolo partecipante, ivi compresi presidente e segretario, collegato da remoto in audio/video-conferenza: in tale ipotesi il verbale della riunione assembleare verrà sottoscritto da parte del Presidente e del segretario, oppure da parte del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica, e in tal caso si riterrà svolta la riunione nel luogo ove è presente (anche solamente) il segretario od il notaio verbalizzante.
6.7. L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. In difetto l’Assemblea elegge il proprio Presidente tra i Fondatori presenti.
6.8. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario, anche estraneo nell’eventualità appositamente invitato, che ne redige il verbale.
6.9. L’Assemblea è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei Fondatori intervenuti e delibera a maggioranza semplice degli intervenuti, salvo per le delibere per le quali il presente Statuto richieda una maggioranza diversa. Gli astenuti sono conteggiati nello stabilire il quorum e le maggioranze. In difetto di formalità di convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita e può deliberare se sono presenti o rappresentati tutti i Fondatori e coloro che hanno diritto di voto nel contesto assembleare e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione.
6.10. Spetta all’Assemblea:
a) deliberare sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio di cui al precedente punto 6.3;
b) deliberare in merito a quanto attribuito alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto;
5
c) esprimere il suo parere in merito a quanto ad essa sottoposto dal Consiglio di cui al precedente
punto 6.2;
d) eleggere e revocare gli altri organi della Fondazione secondo quanto previsto dal presente Statuto,
compreso la nomina e il conferimento dell’incarico all’Organo di controllo stabilendone la
composizione collegiale o monocratica;
e) esprime un parere non vincolante sulle modifiche statutarie,
6.11. L’Assemblea, senza l’intervento della Comunità, elegge i membri del Consiglio di
Amministrazione non designati da questa nel seguente modo:
- 3 Consiglieri vengono eletti dai Fondatori appartenenti alla categoria dei Fondatori Onorari;
- 3 Consiglieri vengono eletti dai Fondatori appartenenti alla categoria dei Fondatori Benemeriti;
- 3 Consiglieri vengono eletti dai Fondatori appartenenti alla categoria dei Fondatori Sostenitori.
6.12. I Consiglieri, per essere eleggibili oltre a quanto stabilito dal successivo articolo 7, devono
essere iscritti alla Comunità.


ART. 7 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


7.1.
La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di
12 (dodici) ad un massimo di 15 (quindici) membri di cui: 3 (tre) designati dal Consiglio della
Comunità; 9 (nove) eletti dall’Assemblea come previsto all’art. 6, punto 6.11; 3 (tre) eventualmente
nominati in conformità al punto 7.6 qui di seguito.

7.2. I Consiglieri durano in carica quattro anni. I Consiglieri eletti non possono essere rieletti per un
 terzo mandato consecutivo, anche se i precedenti mandati siano durati meno di quattro anni.
7.3. In caso di vacanza della carica di consigliere eletto, per dimissioni, decesso, impedimento
permanente o incompatibilità sopravvenuta, non si dà luogo a cooptazione salvo quanto previsto
 all’art. 7.4 secondo periodo. Spetta all’Assemblea nella sua prima riunione successiva completare il
 Consiglio mediante elezione con le modalità di cui all’art. 6, punto 6.11. I Consiglieri così eletti
 durano in carica fino alla cessazione dell’intero Consiglio.

7.4. Il Consiglio della Comunità provvede alla nomina dei Consiglieri di sua spettanza in
competenza con l’Assemblea che provvede al rinnovo del Consiglio. In caso di uno dei Consiglieri
 di sua nomina, per i motivi di cui sopra o per revoca ad opera del Consiglio della Comunità, il
 Consiglio della Comunità provvede alla necessaria sostituzione per la restante durata in carica del
 Consiglio della Fondazione.

7.5. L’intero Consiglio della Fondazione decade e si dà luogo a nuove elezioni ove venga meno per
 qualunque motivo la maggioranza dei Consiglieri eletti. L’Assemblea è convocata al tal fine entro
15 giorni con le modalità in cui all’art. 6. In difetto di convocazione da parte del Presidente o del
 Vice-Presidente provvede alla convocazione il Presidente del Collegio dei Probiviri.

7.6. Il Consiglio può cooptare fino a tre Consiglieri anche non iscritti alla Comunità, persone o 
rappresentanti di enti che abbiano apportato individualmente alla Fondazione, quali Fondatori, mezzi
 superiori al 10% del suo patrimonio esistente al momento dell’apporto. Anche tali Consiglieri
 cessano col termine del mandato del Consiglio.

7.7. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione si applica l’articolo 2382 del
 codice civile.


ART. 8 POTERI DEL CONSIGLIO

8.1. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita nel modo più ampio l’amministrazione della
 Fondazione, salvo quanto riservato ad altri organi dalla legge o dal presente Statuto.
8.2. In particolare il Consiglio:

a) cura la regolare corresponsione alla Comunità per la Scuola del contributo ordinario e delle altre
 erogazioni in conformità all’art. 3 del presente Statuto;

b) sviluppa tutte le azioni necessarie per incrementare il patrimonio della Fondazione e la
 partecipazione dei Fondatori;

c) predispone il bilancio preventivo e di esercizio di ciascun anno solare, la relazione e il
programma d’attività di cui all’art. 6, punto 6.2, lettera b) e li sottopone all’Assemblea come ivi 
previsto e successivamente li approva;

d) organizza l’incontro con gli organi della Comunità e della Scuola di cui all’art. 3, punto 3.7 e cura 
in genere i reciproci rapporti per il miglior successo dell’attività della Fondazione;

e) elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice presidente del Consiglio di Amministrazione
 con facoltà di delegare loro specifici poteri;

f) nomina il Segretario che può essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti;

g) delibera l’accettazione di donazioni, eredità lasciti e contributi;

h) amministra il patrimonio della Fondazione e informa l’Assemblea della politica di investimento;

i) delibera l’assunzione del personale, ove necessario, per lo svolgimento delle attività operative e la
corresponsione di retribuzioni, compensi e rimborsi spese;

j) propone all’Assemblea, quando lo ritenga opportuno, l’aggiornamento delle fasce delle
c ontribuzioni per le diverse categorie di Fondatori;

k) può attribuire specifiche funzioni a determinati Consiglieri con firma singola o abbinata e
nominare procuratori “ad negotia” anche estranei al Consiglio, determinando l’ambito della
delega;

l) approva il regolamento amministrativo, in conformità alle previsioni dell’articolo 38, comma 2
del D.lgs. 117/2017;
m) delibera sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento con le precisazioni di cui agli
 articoli 15 e 16; delibera altresì sulla fusione, sulla trasformazione o sullo scioglimento della 
Fondazione, salve sempre le approvazioni da parte delle Autorità competenti.
8.3. Al fine di assicurare la migliore e prudente amministrazione del patrimonio, con l’obiettivo di
 massimizzare il reddito, per la sua erogazione in via ordinaria alla Comunità per le esigenze della
 gestione della Scuola, salvaguardando in ogni caso il suo valore reale nel tempo, il Consiglio potrà
 nominare al suo interno un Comitato finanziario determinandone i poteri. Il Consiglio potrà altresì
 nominare uno o più consulenti e/o gestori finanziari esterni, di comprovata capacità, designerà una o 
più banche o istituti creditizi quali depositari dei valori mobiliari; potrà nominare gestori e impartirà,
 su proposta del Comitato finanziario o dei Consulenti di cui sopra, le opportune istruzioni per la
g estione.

8.4. Il Consiglio determina periodicamente la politica dell’investimento dei fondi e del patrimonio
 della Fondazione e l’ambito e il contenuto degli eventuali mandati di gestione, tenuto conto di
 quanto previsto nell’articolo 4 dello statuto, informandone l’Assemblea.


ART. 9 RIUNIONI DEL CONSIGLIO


9.1. Il Consiglio si riunisce, anche fuori della sede della Fondazione purché a Milano, in via
 ordinaria almeno quattro volte all’anno, su convocazione scritta del Presidente. Il Consiglio è altresì
 convocato quando il presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda allo stesso per iscritto un 
terzo dei Consiglieri in carica.

9.2. La convocazione avviene con lettera raccomandata contenente l’ordine del giorno da spedire 
almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione al domicilio di ciascun componente il
 Consiglio di Amministrazione; in caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata per
telegramma o telefax o posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria, spedita almeno 2
 (due) giorni prima di quello della data della riunione. La convocazione del Consiglio di
 Amministrazione può avvenire anche a mezzo avviso pubblicato su eventuali sistemi di
 comunicazione digitale social a cui abbiano accesso i destinatari avendone gli stessi comunicato la 
disponibilità. In difetto di formalità di convocazione le riunioni del Consiglio di Amministrazione 
sono regolarmente costituite e il Consiglio può deliberare se sono presenti tutti i Consiglieri in 
carica e tutti i componenti l’Organo di Controllo. Sono valide le riunioni con intervento dei
 consiglieri e degli eventuali altri invitati, mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione
d el voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del
 Consigliere che partecipa e vota da parte del presidente della riunione e sulla base di apposite
 modalità individuate nel regolamento amministrativo o in caso di urgenza definite in sede di
 convocazione.
In ogni caso l’avviso di convocazione, tenuto conto delle materie da trattare, dovrà determinare le
modalità di partecipazione all’adunanza tra le seguenti:

– che le riunioni si debbano tenere in un luogo fisicamente determinato, alla presenza personale
 degli aventi diritto;

– che le riunioni si debbano tenere esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, anche 
senza indicazione di un luogo fisico di convocazione;

– che le riunioni si possano tenere in modalità “mista”, con facoltà per ciascuno degli aventi diritto 
di intervenire in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso
 di parità di voti, la proposta si intende respinta. Tuttavia è richiesta la maggioranza dei Consiglier i
in carica per le deliberazioni riguardanti spese ed impegni che possono incidere negativamente sul
 patrimonio della Fondazione (e ciò secondo il prudente apprezzamento del Presidente della
 riunione) e per quelle relative all’accettazione di liberalità o contributi che importino vincoli
sull’attività della Fondazione.

9.3. Il Consiglio può invitare alle proprie riunioni il Presidente della Comunità, il Rabbino Capo, 
l’Assessore alla Scuola, il Preside, al fine di sviluppare nel modo più stretto la reciproca 
informazione e collaborazione.

9.4. Le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in apposito libro tenuto a sensi di legge, anche in 
modalità elettronica e conservato digitalmente, e ogni verbale sarà sottoscritto, anche con firma
 elettronica qualificata, dal Presidente e dal Segretario.


ART. 10 PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE


10.1. Il Consiglio elegge tra i suoi membri, a maggioranza dei Consiglieri in carica, il Presidente e il
 Vice-Presidente. Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione. Il Presidente,
 coadiuvato dal Segretario, cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, 
esercita i poteri delegatigli dal Consiglio ed ha facoltà, nell’ambito dei poteri delegati, di nominare
 procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

10.2. Il Vice Presidente fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. In caso di
 assenza o impedimento di entrambi ed in assenza di delega, le loro funzioni vengono esercitate dal
 Consigliere più anziano di età.

10.3. Spetta al Presidente la rappresentanza legale della Fondazione con firma libera. Necessitano la 
firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente o di uno di loro con altro Consigliere delegato
 dal Consiglio le seguenti operazioni: aprire conti correnti bancari o postali, prelevare su di essi,
 estinguerli; fare qualsiasi operazione bancaria e finanziaria; riscuotere somme a qualsiasi titolo
 corrisposte o dovute alla Fondazione tanto da privati quanto di società, enti pubblici e privati
 rilasciandone liberatoria quietanza.


ART. 11 COLLEGIO DEI PROBIVIRI


11.1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, uno eletto dall’Assemblea, gli altri due
 contestualmente designati rispettivamente dal Consiglio della Comunità e dal Rabbino Capo. Essi
 sono scelti tra gli iscritti alla Comunità (anche non Fondatori) di comprovate doti morali,
 attaccamento all’ebraismo e partecipazione alla vita associativa ebraica. Essi formano un Collegio
 presieduto da quello di loro che essi stessi designano a tale carica. I Probiviri durano in carica tre
 anni e possono essere rieletti o rinominati.

11.2. Spetta al collegio dare pareri sull’interpretazione del presente Statuto e sulla conformità
d ell’azione degli organi della Fondazione allo stesso, su richiesta dell’Assemblea, del Presidente, del
 consiglio o del Presidente della Comunità. Il Collegio è inoltre competente a risolvere, quale 
amichevole compositore, qualunque controversia che sorgesse tra Fondatori (anche in veste di
 Consiglieri) o tra Assemblea e Consiglio, o tra la Comunità e la Fondazione, in relazione
 all’applicazione e interpretazione del presente Statuto e all’attività della Fondazione in genere.

11.3. Con l’adesione al presente Statuto, mediante il versamento della loro contribuzione e/o con 
l’elezione alle cariche sociali, i Fondatori, come tali e come Consiglieri, e la Comunità si impegnano a rispettare i pareri e le proposte del Collegio dei Probiviri di cui al paragrafo precedente.


ART. 12 SEGRETARIO


12.1. Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione anche al di fuori dei suoi
 componenti. Egli esercita i compiti amministrativi a lui conferiti dal Consiglio e collabora con il
 Presidente e con il Consiglio:

- alla preparazione del programma di attività della Fondazione e alla sia presentazione all’Assemblea
 per l’approvazione nonché alla successiva attuazione e al controllo dei risultati;

- alla predisposizione dei bilanci preventivi e di esercizio e della relazione di missione che contiene 
anche notizie sull’attività svolta;

-alla redazione dei verbali delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

12.2. Il Segretario cura l’aggiornamento e la conservazione dei libri e scritture della Fondazione 
previsti dallo statuto e dalle norme speciali per gli Enti del terzo settore.


ART. 13 ORGANO DI CONTROLLO

L’organo di controllo, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 117/2017:

- vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, accerta la regolarità amministrativa e contabile 
della gestione e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle
 disposizioni del decreto legislativo 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza
 dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, secondo
 quanto anche previsto dal regolamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità
 sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 117/2017;

- predispone la relazione a corredo del bilancio di esercizio;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D.lgs.
117/2017 ed il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo;

- esercita la revisione legale dei conti in presenza delle condizioni previste dall’art. 31 del D.lgs.
117/2017.

13.2. L’organo è collegiale, composto da tre componenti, o monocratico tutti scelti fra i revisori
 legali iscritti al relativo registro. Dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

13.3. Per le cause di ineleggibilità e di decadenza, viene fatto rinvio all’articolo 2399 del codice
 civile.

13.4. L’organo di controllo può dotarsi di proprio regolamento di funzionamento e di esercizio delle
 attività previste dal suo ufficio e funzione e fa risultare le proprie attività in apposito libro dei verbali 
tenuti in modalità analogica o elettronica ed in quest’ultimo caso conservato a norma del Codice
dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005).


ART. 13-bis PERSONALE


13-bis.1. Il personale della Fondazione è assunto con contratto a tempo indeterminato o, nei casi e
con le modalità consentiti dalla legge, con contratto a tempo determinato.

13-bis.2. Il trattamento giuridico, economico e previdenziale dei dipendenti è stabilito con
 l’osservanza dei contratti collettivi di lavoro per il settore pertinente. Il riconoscimento di compensi 
incentivanti sarà disposto nei limiti di legge ed in particolare entro il limite stabilito dall’articolo 16
del D.lgs. 117/2017 indicando il rispetto del parametro nei documenti di bilancio e d i
comunicazione istituzionale.
13-bis.3. Il Consiglio di Amministrazione può disporre la stipulazione di convenzioni per le
 collaborazioni esterne e/o per l’esternalizzazione di alcuni servizi.

13-bis.4. Le prestazioni del personale dipendente e dei collaboratori possono essere integrate con 
prestazioni rese da personale volontario, secondo le modalità previste nel regolamento 
amministrativo in conformità con le previsioni del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017).
13-bis.5. L’impiego di volontari per le attività dell’ente comporta l’obbligo del rispetto delle
 disposizioni contenute nell’articolo 17 e seguenti del D.lgs. 117/2017.

ART. 13-ter – GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE


13-ter.1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Segretario, approva il piano dei conti
 della Fondazione, teso a garantire la trasparenza, la analiticità, la certezza ed il controllo delle
 risultanze della gestione in conformità con le regole proprie degli enti del terzo settore.

13-ter.2. Il regolamento, in conformità alle previsioni del D.lgs. 117/2017, prevede la tenuta di una 
contabilità che consenta la distinzione delle risultanze delle attività istituzionali e delle attività 
diverse, nonché la presenza delle altre informazioni richieste dal sistema di rendicontazione degli
 enti del terzo settore.

13-ter.3. La Fondazione oltre agli altri libri e registri previsti dallo statuto tiene gli altri libri sociali
 obbligatori di cui all’articolo 15 del D.lgs. 117/2017 fra cui il libro dei fondatori di cui all’articolo 6
dello statuto.

13-ter.4. I Fondatori hanno diritto di esaminare i libri sociali della fondazione rivolgendo istanza 
scritta al Consiglio di Amministrazione che soddisfa la richiesta tramite il segretario il quale
 provvede presso la sede della fondazione entro dieci giorni dalla comunicazione del Consiglio di
Amministrazione.
 

ART. 13-quater - DURATA DELL’ESERCIZIO

13-quater.1. L’esercizio coincide con l’anno solare. Decorre pertanto dal 1° gennaio e termina il 31
 dicembre di ogni anno.


ART. 13-quinquies - BILANCIO DI ESERCIZIO


13-quinquies.1. Dopo la chiusura dell’esercizio, corrispondente ad ogni annualità solare, il
 Consiglio di amministrazione predispone il bilancio di esercizio, conforme all’articolo 13 del D.lgs.
117/2017 che deve:

- evidenziare le risultanze e l’andamento finanziario, economico e patrimoniale in coerenza con il
 piano dei conti e lo schema degli ETS;

- essere corredato della relazione di missione che illustra le modalità di perseguimento delle finalità
 statutarie, le attività svolte, il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell’atto di programmazione e
 documentare il carattere secondario e strumentale delle altre attività eventualmente poste in essere
 nell’esercizio di cui all’articolo 6 del D.lgs. 117/2017 e contenere la proposta di destinazione 
dell’avanzo economico o della modalità di copertura del disavanzo economico.

13-quinquies.2. Il bilancio di esercizio è redatto in conformità alla modulistica definita con decreto
d el Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore ed è
 formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli 
oneri, dell'ente, accompagnato dalla relazione sottoscritta dall’organo di controllo ed è approvato
 dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile dell’anno successivo con successivo deposito
 presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.


ART. 13-sexies - BILANCIO SOCIALE


Art. 13-sexies.1. Dopo l’approvazione del bilancio di esercizio di cui al precedente articolo, il
 Consiglio di Amministrazione, entro il 30 giugno di ogni anno, approva il bilancio sociale relativo
 all’anno precedente ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 117/2017 e ricorrendo le prescritte condizioni.

Art. 13-sexies.2. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida adottate con decreto del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura 
dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale
 delle attività svolte ed è sottoposto, prima dell’approvazione, all’esame dell’organo di controllo che 
lo integra con le informazioni sul monitoraggio e l'attestazione di conformità alle linee guida di
 redazione.

Art. 13-sexies.3. Dopo l’approvazione, entro il 30 giugno di ogni anno in riferimento al bilancio
 sociale dell’anno precedente, deve essere effettuato il deposito presso il registro unico nazionale del
Terzo settore (RUNTS), e pubblicato nel proprio sito internet istituzionale.

ART. 13-septies – AVANZO DI GESTIONE E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Art. 13-septies.1. Sull’eventuale avanzo di gestione delibera il Consiglio di Amministrazione, con
 obbligo di destinarlo e utilizzarlo esclusivamente per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini
 dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale o all’incremento 
patrimoniale per il potenziamento delle suddette attività.

Art. 13-septies.2. E’ fatto divieto di distribuire, anche in via indiretta, gli utili di esercizio, le 
riserve, i fondi di gestione, comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori,
amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra
 ipotesi di scioglimento individuale del rapporto che lega alla Fondazione e durante la sua vita.

Art. 13-septies.3. Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione
le operazioni elencate all’art. 8, comma 3 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed
 integrazioni.


ART. 14 VIGILANZA


14.1. Fino alla data dell’iscrizione nella sezione c) del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
 (RUNTS) di cui all’articolo 45, del D.lgs. 117/2017 e dopo la sua eventuale cancellazione, la
 Fondazione è soggetta alla vigilanza della Regione Lombardia.

14.2. In caso di non funzionamento o irregolare funzionamento dei suoi organi, la Giunta della
 Comunità può provvedere alla convocazione degli organi della Fondazione e promuovere, se del
 caso, gli opportuni interventi da parte della Regione Lombardia ove competente.


ART. 15 MODIFICHE DI STATUTO


15.1. Eventuali modifiche al presente statuto sono deliberate dal Consiglio, a maggioranza di due 
terzi dei consiglieri in carica, sentita l’Assemblea espressamente convocata allo scopo.

15.2. Le modifiche all’art. 3 punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, e 3.5 e alla destinazione e devoluzione dei beni
 residui in caso di scioglimento di cui all’art. 16 richiedono approvazione preventiva del Consiglio
 della Comunità.


ART. 16 SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE PATRIMONIO


16.1. La Fondazione si estingue qualora il suo scopo sia stato raggiunto, sia esaurito, sia divenuto 
impossibile o di scarsa utilità. Tale decisione sarà presa dal Consiglio, a maggioranza di due terzi dei
 consiglieri in carica, sentita l’Assemblea espressamente convocata allo scopo.

16.2. Il Consiglio nominerà uno o più liquidatori scelti anche tra i propri membri. I beni residuati
 dopo l’esecuzione della liquidazione, salva diversa destinazione imposta dalla legge, saranno
 devoluti sentita la Comunità ed i Fondatori, ad altri enti del terzo settore impegnati nel sostenere la 
Scuola ebraica o comunque l’istruzione e l’educazione ebraica nel proprio ambito, avuto altresì il
 parere favorevole dell’ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) in base alle 
modalità stabilite dall’articolo 9 del D.lgs. 117/2017.


ART. 17 DISPOSIZIONI APPLICABILI


17.1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto esso si intende integrato, in
quanto applicabili, dalle vigenti disposizioni di legge in materia di Fondazioni ed Enti Filantropici
 del Terzo Settore.


ART. 18 LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI


18.1 La Fondazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:

a) il libro di tutti i Fondatori;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i
 verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

d) il libro dell’Organo di Controllo.

18.2 I libri di cui alle lettere a), b) c) e d) dovranno essere tenuti a cura del Consiglio di 
Amministrazione.


ART. 19 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE


19.1. Il regolamento amministrativo e di contabilità è approvato entro un anno dall’adozione e/o
 dalla modifica del presente statuto, comunque dall’iscrizione nel RUNTS e disciplina anche la
 gestione delle attività filantropiche di cui all’art. 38, comma 2 del D.lgs. 117/2017.

STATUTO

FONDAZIONE PER LA SCUOLA DELLA COMUNITÀ EBRAICA DI MILANO



ART. 1 DENOMINAZIONE

1.1. È corrente una Fondazione ed ente filantropico del Terzo Settore di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, già denominata “Fondazione per la Scuola della Comunità Ebraica di Milano” (qui di seguito indicate rispettivamente come “Fondazione”, “Scuola”, “Comunità”).
1.2. La Fondazione, che ha durata illimitata, a seguito dell’iscrizione nel registro del Terzo Settore, assumerà la denominazione “Fondazione per la Scuola della Comunità Ebraica di Milano –Ente Filantropico ETS”.
1.3. La denominazione della Fondazione deve essere sempre seguita dall’acronimo “Ente Filantropico ETS” in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.
1.4. La Fondazione non ha scopo di lucro e opera nell’ambito della Regione Lombardia. Sua attività essenziale, di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è quella indicata all’art. 3.

ART. 2 SEDE

La Fondazione ha sede nel Comune di Milano.
L’indirizzo potrà essere oggetto di variazione con delibera del Consiglio di Amministrazione sempre nell’ambito del Comune di Milano senza che ciò comporti variazione dello statuto.

ART. 3 SCOPI E ATTIVITÀ

3.1. La Fondazione, nel perseguimento dei propri scopi, svolge la propria attività in via assolutamente prevalente nell’ambito dei settori e attività d’interesse generale indicati dall’art. 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni e precisamente:
– sostegno all’educazione e istruzione, nonché alle attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui alla lettera d);
– beneficenza di cui alla lettera u) e attività filantropica di cui all’articolo 37.
3.2. Gli scopi e le attività svolte nell’ambito dei settori di cui sopra sono indicate nei successivi punti e, nei limiti della normativa primaria e secondaria del Terzo Settore e di quella prevista per gli Enti Filantropici, potranno essere ulteriormente analiticamente specificate e disciplinate nel regolamento amministrativo della Fondazione unitamente a quelle diverse, secondarie e strumentali.
3.3. La Fondazione ha come scopo di contribuire in via ordinaria con il reddito del proprio patrimonio e gli altri suoi mezzi a ciò destinati secondo i principi indicati qui di seguito, alle spese affrontate dalla Comunità per la gestione della Scuola, al fine di assisterla nella sua funzione statutaria di impartire un insegnamento scolastico di qualità, comunque ispirato ai principi dell’ebraismo.
3.4. Nella sua attività la Fondazione rispetta e asseconda le competenze della Comunità e dei suoi organi in conformità alla legge ed alla tradizione ebraica, secondo i principi dell’ebraismo ortodosso, come da Statuto dell’ebraismo italiano.
3.5. Conseguentemente la Fondazione si propone di sostenere la Comunità nel mantenere e migliorare l’attuale livello della Scuola, anche dal punto di vista ebraico, nel rispetto dei seguenti principi:
1) perseguimento di una educazione finalizzata al rafforzamento dell’identità ebraica;
2) apertura della scuola a tutti gli iscritti alla Comunità nel rispetto reciproco e per le rispettive tradizioni;
3) offerta di un ciclo educativo il più completo possibile, dalle materne alle medie superiori, o strutturato in funzione di future riforme compatibilmente alle esigenze della Comunità;
4) rispondenza ai programmi dello Stato italiano, conservando la parifica acquisita e i riconoscimenti legali, rilasciando titoli di studio che siano riconosciuti in Italia e, ove possibile, anche all’estero, salvaguardando comunque le esigenze della Comunità;
5) disponibilità di locali e spazi adibiti a una Sinagoga, ad una Succà (i.e. capanna rituale per la Festività di Sukkoth), e mantenimento di una ristorazione strettamente kasher;
6) rispetto di tutte le festività ebraiche;
7) garanzia di un insegnamento minimo di 4 ore alla settimana fra ebraico ed ebraismo per ogni ordine di classe;
8) mantenere e coltivare, tramite l’insegnamento, l’attaccamento allo Stato di Israele e mantenere viva la memoria della Shoà.
3.6. Al fine di perseguire il suo scopo la Fondazione può anche, con i mezzi e risorse di cui all’articolo 4, punto 4.2, lettere b), c), d), nonché con i proventi derivanti dalle eventuali attività diverse, secondarie e strumentali di cui al successivo articolo 3-bis, diversi dal reddito del proprio patrimonio:
a) istituire borse e contributi di studio da assegnarsi, nell’ambito della Scuola, ad alunni in condizioni svantaggiate;
b) sovvenzionare specifiche attività della Scuola, in particolare destinata alla formazione ed al perfezionamento di insegnanti della Scuola, con particolare attenzione alle materie ebraiche.
3.7. La Fondazione promuove almeno una volta all’anno un incontro ufficiale dei propri Fondatori e del proprio Consiglio con gli organi competenti della Comunità e della Scuola per essere messa al corrente delle attività, dei programmi, dell’andamento della gestione, dei problemi e delle necessità della Scuola. Ciò allo scopo di definire nel modo migliore il proprio intervento a favore della Scuola in genere, e di sue specifiche iniziative o necessità, in particolare al fine di massimizzare l’efficacia del proprio sostegno, in piena proficua collaborazione. La Fondazione può suggerire delle priorità per l’impiego del contributo nell’ambito dei programmi e del bilancio della Scuola nel rispetto di quanto previsto al presente articolo 3.

ART. 3-bis – ATTIVITÀDIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

3-bis.1. Possono essere svolte altre attività secondarie e strumentali rispetto a quelle d’interesse generale indicate in precedenza in relazione alle delibere dell’organo amministrativo della fondazione, secondo quanto stabilito all’articolo 6 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché con le modalità e nei limiti fissati dalle relative norme di attuazione.
3-bis.2. Per il raggiungimento dei propri fini e a sostegno e finanziamento delle attività d’interesse generale, indicate nell’articolo 3, la fondazione pone in essere attività di gestione e mero godimento del patrimonio immobiliare e mobiliare e di raccolta fondi in relazione a modalità e fattispecie previste dall’articolo 7 del D.lgs. 117/2017.

ART. 4 PATRIMONIO, MEZZI E RISORSE

4.1. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è costituito:
a) dai beni e risorse indicati nell’atto costitutivo, apportati a tale fine dai Fondatori;
b) dagli altri beni mobili e immobili che perverranno ulteriormente alla Fondazione da parte dei Fondatori, di coloro che sono assimilati ai Fondatori ai sensi dell’articolo 6 punto 6.1 e di terzi tramite donazioni, eredità e lasciti, contributi, destinati a incrementi del patrimonio;
c) da quelli che verranno acquisiti per successiva conversione del patrimonio di cui sopra o per effetto della destinazione di redditi o altri mezzi a patrimonio.
4.2. Per il perseguimento del suo scopo la Fondazione, anche in riferimento alle previsioni dell’articolo 38 del D.lgs. 117/2017, dispone:
a) del reddito del patrimonio;
b) di donazioni ed erogazioni che pervengano alla Fondazione da enti e privati, che non siano destinati ad incremento del patrimonio, anche per specifiche iniziative a favore della Scuola;
c) di contribuzioni di enti pubblici;
d) di altri proventi e/o corrispettivi eventualmente conseguenti all’attività istituzionaled’interesse generale;
e) di rendite e proventi di altre attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale di cui all’articolo 3-bis del presente statuto.
4.3. Il regolamento amministrativo, approvato dal Consiglio di amministrazione, in conformità alle previsioni dell’articolo 38, comma 2 del D.lgs. 117/2017, indica i principi ai quali la Fondazione si attiene in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività d’interesse generale di cui all’articolo 3 dello statuto.
4.4. Almeno il 20% del patrimonio della Fondazione deve essere investito in Titoli di Stato o equivalenti.


ART. 5 ORGANI

5.1. Organi della Fondazione sono:
– l’Assemblea dei Fondatori;
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Presidente;
– il Consiglio dei Probiviri;
– il Segretario;
– l’Organo di controllo.
5.2. Le cariche negli organi della Fondazione sono onorifiche. I loro componenti, ad eccezione dell’organo di controllo, non hanno diritto a compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e autorizzate.

ART. 6 ASSEMBLEA DEI FONDATORI

6.1. Sono i Fondatori:
1) la Comunità Ebraica di Milano, la quale ha deliberato di contribuire al patrimonio della Fondazione con euro 1.549.370,70, originariamente Lire 3 miliardi;
2) le persone fisiche e giuridiche e le associazioni ebraiche che hanno contribuito al patrimonio della Fondazione al momento della costituzione, e vi sono assimilati coloro che contribuiscono ulteriormente in vita, distinti nelle seguenti categorie:
a) “Fondatori Onorari”, coloro i quali hanno contribuito al patrimonio della Fondazione con un minimo di euro 77.468,53, originariamente Lire 150 milioni;
b) “Fondatori Benemeriti”, coloro i quali hanno contribuito al patrimonio della Fondazione con un minimo di euro 15.493,71, originariamente Lire 30 milioni;
 c) “Fondatori Sostenitori”, coloro i quali hanno contribuito al patrimonio della Fondazione con un minimo di euro 7.746,85, originariamente Lire 15 milioni.
I Fondatori, i Fondatori Onorari, i Fondatori Benemeriti e i Fondatori Sostenitori sono tutti dotati del diritto di voto in Assemblea.
Per quanto riguarda i Fondatori sub 2) al momento della costituzione sono Fondatori, nelle rispettive categorie, coloro i quali hanno versato a tale momento almeno un terzo dell’importo minimo previsto per la rispettiva categoria, impegnandosi per iscritto a versare alla Fondazione un altro terzo dell’impegno entro i 12 mesi successivi ed il saldo entro 24 mesi, salvo diversa decisione da parte del Consiglio.
Il Consiglio di amministrazione stabilirà la procedura di ammissione dei Fondatori Onorari, Benemeriti e Sostenitori; il Consiglio provvederà altresì a tenere ed aggiornare il Libro dei Fondatori.
6.2. L’assemblea si riunisce in via ordinaria su convocazione del Presidente (o, in caso di mancanza o impedimento, del Vice Presidente) due volte l’anno, rispettivamente:
a) per esprimere il suo parere sul bilancio d’esercizio dell’anno solare precedente sulla relativa relazione amministrativa dell’attività svolta, predisposta dal Consiglio;
b) per esprimere il suo parere sul bilancio preventivo e sul programma di attività per l’anno solare successivo, predisposto dal Consiglio.
6.3. L’Assemblea può essere inoltre convocata dal Presidente quando da lui ritenuto opportuno.
Deve essere da lui convocata quando l’Assemblea debba deliberare sulle materie di propria competenza o quando lo richieda per iscritto al Presidente un terzo dei consiglieri o Fondatori o il Consiglio della Comunità.
6.4. L’Assemblea è convocata di norma presso la sede sociale oppure altrove all’interno del
territorio italiano, mediante avviso di convocazione scritto contenente l’ordine del giorno inviato a tutti i Fondatori, all’indirizzo, anche di posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria, comunicato alla Fondazione, con almeno trenta giorni di preavviso, salvo i casi urgenza dove il preavviso si riduce a quindici giorni. La convocazione dell’Assemblea può avvenire anche a mezzo avviso pubblicato su eventuali sistemi di comunicazione digitale social a cui abbiano accesso i destinatari avendone gli stessi comunicato la disponibilità. Sono valide le assemblee con intervento degli aventi diritto mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità del soggetto che partecipa e vota da parte del presidente della riunione e sulla base di apposite modalità individuate nel regolamento amministrativo o in caso di urgenza definite in sede di convocazione.
6.5. Nell’Assemblea la Comunità è rappresentata dal suo Presidente o da un suo delegato e dispone di 5 voti (non per l’elezione del Consiglio). I Consiglieri della Comunità possono partecipare all’Assemblea con diritto di parola, ma senza voto.
6.6. I Fondatori persone fisiche possono farsi rappresentare all’Assemblea da altro Fondatore mediante delega scritta. Nessun Fondatore può disporre di più di tre deleghe. Ciascun Fondatore può designare uno stretto parente entro il terzo grado in linea retta o collaterale, quale proprio rappresentante.
6.6bis. È consentito l’intervento in Assemblea a mezzo di video-conferenza e/o audio-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.
Fermo il sostanziale rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, l’Assemblea potrà svolgersi anche con ogni singolo partecipante, ivi compresi presidente e segretario, collegato da remoto in audio/video-conferenza: in tale ipotesi il verbale della riunione assembleare verrà sottoscritto da parte del Presidente e del segretario, oppure da parte del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica, e in tal caso si riterrà svolta la riunione nel luogo ove è presente (anche solamente) il segretario od il notaio verbalizzante.
6.7. L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. In difetto l’Assemblea elegge il proprio Presidente tra i Fondatori presenti.
6.8. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario, anche estraneo nell’eventualità appositamente invitato, che ne redige il verbale.
6.9. L’Assemblea è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei Fondatori intervenuti e delibera a maggioranza semplice degli intervenuti, salvo per le delibere per le quali il presente Statuto richieda una maggioranza diversa. Gli astenuti sono conteggiati nello stabilire il quorum e le maggioranze. In difetto di formalità di convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita e può deliberare se sono presenti o rappresentati tutti i Fondatori e coloro che hanno diritto di voto nel contesto assembleare e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione.
6.10. Spetta all’Assemblea:
a) deliberare sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio di cui al precedente punto 6.3;
b) deliberare in merito a quanto attribuito alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto;
5
c) esprimere il suo parere in merito a quanto ad essa sottoposto dal Consiglio di cui al precedente
punto 6.2;
d) eleggere e revocare gli altri organi della Fondazione secondo quanto previsto dal presente Statuto,
compreso la nomina e il conferimento dell’incarico all’Organo di controllo stabilendone la
composizione collegiale o monocratica;
e) esprime un parere non vincolante sulle modifiche statutarie,
6.11. L’Assemblea, senza l’intervento della Comunità, elegge i membri del Consiglio di
Amministrazione non designati da questa nel seguente modo:
- 3 Consiglieri vengono eletti dai Fondatori appartenenti alla categoria dei Fondatori Onorari;
- 3 Consiglieri vengono eletti dai Fondatori appartenenti alla categoria dei Fondatori Benemeriti;
- 3 Consiglieri vengono eletti dai Fondatori appartenenti alla categoria dei Fondatori Sostenitori.
6.12. I Consiglieri, per essere eleggibili oltre a quanto stabilito dal successivo articolo 7, devono
essere iscritti alla Comunità.


ART. 7 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


7.1.
La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di
12 (dodici) ad un massimo di 15 (quindici) membri di cui: 3 (tre) designati dal Consiglio della
Comunità; 9 (nove) eletti dall’Assemblea come previsto all’art. 6, punto 6.11; 3 (tre) eventualmente
nominati in conformità al punto 7.6 qui di seguito.

7.2. I Consiglieri durano in carica quattro anni. I Consiglieri eletti non possono essere rieletti per un
 terzo mandato consecutivo, anche se i precedenti mandati siano durati meno di quattro anni.
7.3. In caso di vacanza della carica di consigliere eletto, per dimissioni, decesso, impedimento
permanente o incompatibilità sopravvenuta, non si dà luogo a cooptazione salvo quanto previsto
 all’art. 7.4 secondo periodo. Spetta all’Assemblea nella sua prima riunione successiva completare il
 Consiglio mediante elezione con le modalità di cui all’art. 6, punto 6.11. I Consiglieri così eletti
 durano in carica fino alla cessazione dell’intero Consiglio.

7.4. Il Consiglio della Comunità provvede alla nomina dei Consiglieri di sua spettanza in
competenza con l’Assemblea che provvede al rinnovo del Consiglio. In caso di uno dei Consiglieri
 di sua nomina, per i motivi di cui sopra o per revoca ad opera del Consiglio della Comunità, il
 Consiglio della Comunità provvede alla necessaria sostituzione per la restante durata in carica del
 Consiglio della Fondazione.

7.5. L’intero Consiglio della Fondazione decade e si dà luogo a nuove elezioni ove venga meno per
 qualunque motivo la maggioranza dei Consiglieri eletti. L’Assemblea è convocata al tal fine entro
15 giorni con le modalità in cui all’art. 6. In difetto di convocazione da parte del Presidente o del
 Vice-Presidente provvede alla convocazione il Presidente del Collegio dei Probiviri.

7.6. Il Consiglio può cooptare fino a tre Consiglieri anche non iscritti alla Comunità, persone o 
rappresentanti di enti che abbiano apportato individualmente alla Fondazione, quali Fondatori, mezzi
 superiori al 10% del suo patrimonio esistente al momento dell’apporto. Anche tali Consiglieri
 cessano col termine del mandato del Consiglio.

7.7. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione si applica l’articolo 2382 del
 codice civile.


ART. 8 POTERI DEL CONSIGLIO

8.1. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita nel modo più ampio l’amministrazione della
 Fondazione, salvo quanto riservato ad altri organi dalla legge o dal presente Statuto.
8.2. In particolare il Consiglio:

a) cura la regolare corresponsione alla Comunità per la Scuola del contributo ordinario e delle altre
 erogazioni in conformità all’art. 3 del presente Statuto;

b) sviluppa tutte le azioni necessarie per incrementare il patrimonio della Fondazione e la
 partecipazione dei Fondatori;

c) predispone il bilancio preventivo e di esercizio di ciascun anno solare, la relazione e il
programma d’attività di cui all’art. 6, punto 6.2, lettera b) e li sottopone all’Assemblea come ivi 
previsto e successivamente li approva;

d) organizza l’incontro con gli organi della Comunità e della Scuola di cui all’art. 3, punto 3.7 e cura 
in genere i reciproci rapporti per il miglior successo dell’attività della Fondazione;

e) elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice presidente del Consiglio di Amministrazione
 con facoltà di delegare loro specifici poteri;

f) nomina il Segretario che può essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti;

g) delibera l’accettazione di donazioni, eredità lasciti e contributi;

h) amministra il patrimonio della Fondazione e informa l’Assemblea della politica di investimento;

i) delibera l’assunzione del personale, ove necessario, per lo svolgimento delle attività operative e la
corresponsione di retribuzioni, compensi e rimborsi spese;

j) propone all’Assemblea, quando lo ritenga opportuno, l’aggiornamento delle fasce delle
c ontribuzioni per le diverse categorie di Fondatori;

k) può attribuire specifiche funzioni a determinati Consiglieri con firma singola o abbinata e
nominare procuratori “ad negotia” anche estranei al Consiglio, determinando l’ambito della
delega;

l) approva il regolamento amministrativo, in conformità alle previsioni dell’articolo 38, comma 2
del D.lgs. 117/2017;
m) delibera sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento con le precisazioni di cui agli
 articoli 15 e 16; delibera altresì sulla fusione, sulla trasformazione o sullo scioglimento della 
Fondazione, salve sempre le approvazioni da parte delle Autorità competenti.
8.3. Al fine di assicurare la migliore e prudente amministrazione del patrimonio, con l’obiettivo di
 massimizzare il reddito, per la sua erogazione in via ordinaria alla Comunità per le esigenze della
 gestione della Scuola, salvaguardando in ogni caso il suo valore reale nel tempo, il Consiglio potrà
 nominare al suo interno un Comitato finanziario determinandone i poteri. Il Consiglio potrà altresì
 nominare uno o più consulenti e/o gestori finanziari esterni, di comprovata capacità, designerà una o 
più banche o istituti creditizi quali depositari dei valori mobiliari; potrà nominare gestori e impartirà,
 su proposta del Comitato finanziario o dei Consulenti di cui sopra, le opportune istruzioni per la
g estione.

8.4. Il Consiglio determina periodicamente la politica dell’investimento dei fondi e del patrimonio
 della Fondazione e l’ambito e il contenuto degli eventuali mandati di gestione, tenuto conto di
 quanto previsto nell’articolo 4 dello statuto, informandone l’Assemblea.


ART. 9 RIUNIONI DEL CONSIGLIO


9.1. Il Consiglio si riunisce, anche fuori della sede della Fondazione purché a Milano, in via
 ordinaria almeno quattro volte all’anno, su convocazione scritta del Presidente. Il Consiglio è altresì
 convocato quando il presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda allo stesso per iscritto un 
terzo dei Consiglieri in carica.

9.2. La convocazione avviene con lettera raccomandata contenente l’ordine del giorno da spedire 
almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione al domicilio di ciascun componente il
 Consiglio di Amministrazione; in caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata per
telegramma o telefax o posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria, spedita almeno 2
 (due) giorni prima di quello della data della riunione. La convocazione del Consiglio di
 Amministrazione può avvenire anche a mezzo avviso pubblicato su eventuali sistemi di
 comunicazione digitale social a cui abbiano accesso i destinatari avendone gli stessi comunicato la 
disponibilità. In difetto di formalità di convocazione le riunioni del Consiglio di Amministrazione 
sono regolarmente costituite e il Consiglio può deliberare se sono presenti tutti i Consiglieri in 
carica e tutti i componenti l’Organo di Controllo. Sono valide le riunioni con intervento dei
 consiglieri e degli eventuali altri invitati, mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione
d el voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del
 Consigliere che partecipa e vota da parte del presidente della riunione e sulla base di apposite
 modalità individuate nel regolamento amministrativo o in caso di urgenza definite in sede di
 convocazione.
In ogni caso l’avviso di convocazione, tenuto conto delle materie da trattare, dovrà determinare le
modalità di partecipazione all’adunanza tra le seguenti:

– che le riunioni si debbano tenere in un luogo fisicamente determinato, alla presenza personale
 degli aventi diritto;

– che le riunioni si debbano tenere esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, anche 
senza indicazione di un luogo fisico di convocazione;

– che le riunioni si possano tenere in modalità “mista”, con facoltà per ciascuno degli aventi diritto 
di intervenire in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso
 di parità di voti, la proposta si intende respinta. Tuttavia è richiesta la maggioranza dei Consiglier i
in carica per le deliberazioni riguardanti spese ed impegni che possono incidere negativamente sul
 patrimonio della Fondazione (e ciò secondo il prudente apprezzamento del Presidente della
 riunione) e per quelle relative all’accettazione di liberalità o contributi che importino vincoli
sull’attività della Fondazione.

9.3. Il Consiglio può invitare alle proprie riunioni il Presidente della Comunità, il Rabbino Capo, 
l’Assessore alla Scuola, il Preside, al fine di sviluppare nel modo più stretto la reciproca 
informazione e collaborazione.

9.4. Le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in apposito libro tenuto a sensi di legge, anche in 
modalità elettronica e conservato digitalmente, e ogni verbale sarà sottoscritto, anche con firma
 elettronica qualificata, dal Presidente e dal Segretario.


ART. 10 PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE


10.1. Il Consiglio elegge tra i suoi membri, a maggioranza dei Consiglieri in carica, il Presidente e il
 Vice-Presidente. Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione. Il Presidente,
 coadiuvato dal Segretario, cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, 
esercita i poteri delegatigli dal Consiglio ed ha facoltà, nell’ambito dei poteri delegati, di nominare
 procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

10.2. Il Vice Presidente fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. In caso di
 assenza o impedimento di entrambi ed in assenza di delega, le loro funzioni vengono esercitate dal
 Consigliere più anziano di età.

10.3. Spetta al Presidente la rappresentanza legale della Fondazione con firma libera. Necessitano la 
firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente o di uno di loro con altro Consigliere delegato
 dal Consiglio le seguenti operazioni: aprire conti correnti bancari o postali, prelevare su di essi,
 estinguerli; fare qualsiasi operazione bancaria e finanziaria; riscuotere somme a qualsiasi titolo
 corrisposte o dovute alla Fondazione tanto da privati quanto di società, enti pubblici e privati
 rilasciandone liberatoria quietanza.


ART. 11 COLLEGIO DEI PROBIVIRI


11.1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, uno eletto dall’Assemblea, gli altri due
 contestualmente designati rispettivamente dal Consiglio della Comunità e dal Rabbino Capo. Essi
 sono scelti tra gli iscritti alla Comunità (anche non Fondatori) di comprovate doti morali,
 attaccamento all’ebraismo e partecipazione alla vita associativa ebraica. Essi formano un Collegio
 presieduto da quello di loro che essi stessi designano a tale carica. I Probiviri durano in carica tre
 anni e possono essere rieletti o rinominati.

11.2. Spetta al collegio dare pareri sull’interpretazione del presente Statuto e sulla conformità
d ell’azione degli organi della Fondazione allo stesso, su richiesta dell’Assemblea, del Presidente, del
 consiglio o del Presidente della Comunità. Il Collegio è inoltre competente a risolvere, quale 
amichevole compositore, qualunque controversia che sorgesse tra Fondatori (anche in veste di
 Consiglieri) o tra Assemblea e Consiglio, o tra la Comunità e la Fondazione, in relazione
 all’applicazione e interpretazione del presente Statuto e all’attività della Fondazione in genere.

11.3. Con l’adesione al presente Statuto, mediante il versamento della loro contribuzione e/o con 
l’elezione alle cariche sociali, i Fondatori, come tali e come Consiglieri, e la Comunità si impegnano a rispettare i pareri e le proposte del Collegio dei Probiviri di cui al paragrafo precedente.


ART. 12 SEGRETARIO


12.1. Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione anche al di fuori dei suoi
 componenti. Egli esercita i compiti amministrativi a lui conferiti dal Consiglio e collabora con il
 Presidente e con il Consiglio:

- alla preparazione del programma di attività della Fondazione e alla sia presentazione all’Assemblea
 per l’approvazione nonché alla successiva attuazione e al controllo dei risultati;

- alla predisposizione dei bilanci preventivi e di esercizio e della relazione di missione che contiene 
anche notizie sull’attività svolta;

-alla redazione dei verbali delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

12.2. Il Segretario cura l’aggiornamento e la conservazione dei libri e scritture della Fondazione 
previsti dallo statuto e dalle norme speciali per gli Enti del terzo settore.


ART. 13 ORGANO DI CONTROLLO

L’organo di controllo, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 117/2017:

- vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, accerta la regolarità amministrativa e contabile 
della gestione e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle
 disposizioni del decreto legislativo 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza
 dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, secondo
 quanto anche previsto dal regolamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità
 sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 117/2017;

- predispone la relazione a corredo del bilancio di esercizio;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D.lgs.
117/2017 ed il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo;

- esercita la revisione legale dei conti in presenza delle condizioni previste dall’art. 31 del D.lgs.
117/2017.

13.2. L’organo è collegiale, composto da tre componenti, o monocratico tutti scelti fra i revisori
 legali iscritti al relativo registro. Dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

13.3. Per le cause di ineleggibilità e di decadenza, viene fatto rinvio all’articolo 2399 del codice
 civile.

13.4. L’organo di controllo può dotarsi di proprio regolamento di funzionamento e di esercizio delle
 attività previste dal suo ufficio e funzione e fa risultare le proprie attività in apposito libro dei verbali 
tenuti in modalità analogica o elettronica ed in quest’ultimo caso conservato a norma del Codice
dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005).


ART. 13-bis PERSONALE


13-bis.1. Il personale della Fondazione è assunto con contratto a tempo indeterminato o, nei casi e
con le modalità consentiti dalla legge, con contratto a tempo determinato.

13-bis.2. Il trattamento giuridico, economico e previdenziale dei dipendenti è stabilito con
 l’osservanza dei contratti collettivi di lavoro per il settore pertinente. Il riconoscimento di compensi 
incentivanti sarà disposto nei limiti di legge ed in particolare entro il limite stabilito dall’articolo 16
del D.lgs. 117/2017 indicando il rispetto del parametro nei documenti di bilancio e d i
comunicazione istituzionale.
13-bis.3. Il Consiglio di Amministrazione può disporre la stipulazione di convenzioni per le
 collaborazioni esterne e/o per l’esternalizzazione di alcuni servizi.

13-bis.4. Le prestazioni del personale dipendente e dei collaboratori possono essere integrate con 
prestazioni rese da personale volontario, secondo le modalità previste nel regolamento 
amministrativo in conformità con le previsioni del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017).
13-bis.5. L’impiego di volontari per le attività dell’ente comporta l’obbligo del rispetto delle
 disposizioni contenute nell’articolo 17 e seguenti del D.lgs. 117/2017.

ART. 13-ter – GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE


13-ter.1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Segretario, approva il piano dei conti
 della Fondazione, teso a garantire la trasparenza, la analiticità, la certezza ed il controllo delle
 risultanze della gestione in conformità con le regole proprie degli enti del terzo settore.

13-ter.2. Il regolamento, in conformità alle previsioni del D.lgs. 117/2017, prevede la tenuta di una 
contabilità che consenta la distinzione delle risultanze delle attività istituzionali e delle attività 
diverse, nonché la presenza delle altre informazioni richieste dal sistema di rendicontazione degli
 enti del terzo settore.

13-ter.3. La Fondazione oltre agli altri libri e registri previsti dallo statuto tiene gli altri libri sociali
 obbligatori di cui all’articolo 15 del D.lgs. 117/2017 fra cui il libro dei fondatori di cui all’articolo 6
dello statuto.

13-ter.4. I Fondatori hanno diritto di esaminare i libri sociali della fondazione rivolgendo istanza 
scritta al Consiglio di Amministrazione che soddisfa la richiesta tramite il segretario il quale
 provvede presso la sede della fondazione entro dieci giorni dalla comunicazione del Consiglio di
Amministrazione.
 

ART. 13-quater - DURATA DELL’ESERCIZIO

13-quater.1. L’esercizio coincide con l’anno solare. Decorre pertanto dal 1° gennaio e termina il 31
 dicembre di ogni anno.


ART. 13-quinquies - BILANCIO DI ESERCIZIO


13-quinquies.1. Dopo la chiusura dell’esercizio, corrispondente ad ogni annualità solare, il
 Consiglio di amministrazione predispone il bilancio di esercizio, conforme all’articolo 13 del D.lgs.
117/2017 che deve:

- evidenziare le risultanze e l’andamento finanziario, economico e patrimoniale in coerenza con il
 piano dei conti e lo schema degli ETS;

- essere corredato della relazione di missione che illustra le modalità di perseguimento delle finalità
 statutarie, le attività svolte, il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell’atto di programmazione e
 documentare il carattere secondario e strumentale delle altre attività eventualmente poste in essere
 nell’esercizio di cui all’articolo 6 del D.lgs. 117/2017 e contenere la proposta di destinazione 
dell’avanzo economico o della modalità di copertura del disavanzo economico.

13-quinquies.2. Il bilancio di esercizio è redatto in conformità alla modulistica definita con decreto
d el Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore ed è
 formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli 
oneri, dell'ente, accompagnato dalla relazione sottoscritta dall’organo di controllo ed è approvato
 dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile dell’anno successivo con successivo deposito
 presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.


ART. 13-sexies - BILANCIO SOCIALE


Art. 13-sexies.1. Dopo l’approvazione del bilancio di esercizio di cui al precedente articolo, il
 Consiglio di Amministrazione, entro il 30 giugno di ogni anno, approva il bilancio sociale relativo
 all’anno precedente ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 117/2017 e ricorrendo le prescritte condizioni.

Art. 13-sexies.2. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida adottate con decreto del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura 
dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale
 delle attività svolte ed è sottoposto, prima dell’approvazione, all’esame dell’organo di controllo che 
lo integra con le informazioni sul monitoraggio e l'attestazione di conformità alle linee guida di
 redazione.

Art. 13-sexies.3. Dopo l’approvazione, entro il 30 giugno di ogni anno in riferimento al bilancio
 sociale dell’anno precedente, deve essere effettuato il deposito presso il registro unico nazionale del
Terzo settore (RUNTS), e pubblicato nel proprio sito internet istituzionale.

ART. 13-septies – AVANZO DI GESTIONE E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Art. 13-septies.1. Sull’eventuale avanzo di gestione delibera il Consiglio di Amministrazione, con
 obbligo di destinarlo e utilizzarlo esclusivamente per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini
 dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale o all’incremento 
patrimoniale per il potenziamento delle suddette attività.

Art. 13-septies.2. E’ fatto divieto di distribuire, anche in via indiretta, gli utili di esercizio, le 
riserve, i fondi di gestione, comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori,
amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra
 ipotesi di scioglimento individuale del rapporto che lega alla Fondazione e durante la sua vita.

Art. 13-septies.3. Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione
le operazioni elencate all’art. 8, comma 3 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed
 integrazioni.


ART. 14 VIGILANZA


14.1. Fino alla data dell’iscrizione nella sezione c) del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
 (RUNTS) di cui all’articolo 45, del D.lgs. 117/2017 e dopo la sua eventuale cancellazione, la
 Fondazione è soggetta alla vigilanza della Regione Lombardia.

14.2. In caso di non funzionamento o irregolare funzionamento dei suoi organi, la Giunta della
 Comunità può provvedere alla convocazione degli organi della Fondazione e promuovere, se del
 caso, gli opportuni interventi da parte della Regione Lombardia ove competente.


ART. 15 MODIFICHE DI STATUTO


15.1. Eventuali modifiche al presente statuto sono deliberate dal Consiglio, a maggioranza di due 
terzi dei consiglieri in carica, sentita l’Assemblea espressamente convocata allo scopo.

15.2. Le modifiche all’art. 3 punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, e 3.5 e alla destinazione e devoluzione dei beni
 residui in caso di scioglimento di cui all’art. 16 richiedono approvazione preventiva del Consiglio
 della Comunità.


ART. 16 SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE PATRIMONIO


16.1. La Fondazione si estingue qualora il suo scopo sia stato raggiunto, sia esaurito, sia divenuto 
impossibile o di scarsa utilità. Tale decisione sarà presa dal Consiglio, a maggioranza di due terzi dei
 consiglieri in carica, sentita l’Assemblea espressamente convocata allo scopo.

16.2. Il Consiglio nominerà uno o più liquidatori scelti anche tra i propri membri. I beni residuati
 dopo l’esecuzione della liquidazione, salva diversa destinazione imposta dalla legge, saranno
 devoluti sentita la Comunità ed i Fondatori, ad altri enti del terzo settore impegnati nel sostenere la 
Scuola ebraica o comunque l’istruzione e l’educazione ebraica nel proprio ambito, avuto altresì il
 parere favorevole dell’ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) in base alle 
modalità stabilite dall’articolo 9 del D.lgs. 117/2017.


ART. 17 DISPOSIZIONI APPLICABILI


17.1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto esso si intende integrato, in
quanto applicabili, dalle vigenti disposizioni di legge in materia di Fondazioni ed Enti Filantropici
 del Terzo Settore.


ART. 18 LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI


18.1 La Fondazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:

a) il libro di tutti i Fondatori;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i
 verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

d) il libro dell’Organo di Controllo.

18.2 I libri di cui alle lettere a), b) c) e d) dovranno essere tenuti a cura del Consiglio di 
Amministrazione.


ART. 19 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE


19.1. Il regolamento amministrativo e di contabilità è approvato entro un anno dall’adozione e/o
 dalla modifica del presente statuto, comunque dall’iscrizione nel RUNTS e disciplina anche la
 gestione delle attività filantropiche di cui all’art. 38, comma 2 del D.lgs. 117/2017.

Esempio di antico statuto